🆘 Assistenza online di un tutor all'uso del prodotto
🚚 Spedizione Gratuita oltre i 30€
COME APRIRE UN CENTRO RICOSTRUZIONE UNGHIE
PER APRIRE UN CENTRO RICOSTRUZIONE UNGHIE E' NECESSARIO UN ATTESTATO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO DI RICOSTRUZIONE UNGHIE, RILASCIATO DA UNA SCUOLA ACCREDITATA DALLA REGIONE E PROVINCIA.
(Non è sufficiente un corso di pochi giorni effettuato da aziende del settore ricostruzione unghie tenuto in locali non idonei alla formazione professionale)
Presso la Rome Nail Academy puoi frequentare il corso regionale di 200 ore riconosciuto dalla Regione Lazio con esame finale e rilascio attestato.
Ai sensi dell'art. 120 della costituzione italiana Parte II Titolo V, la Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Per confermare la validità dell' attestato in tutto il territorio Nazionale:
-legge regionale n°23 (del 25/02/1992) REGIONE LAZIO art 15-16-17
-legge nazionale n° 845 (del 21/12/1978) art. 14 relativa alla formazione.
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25-02-1992
REGIONE LAZIO
Ordinamento della formazione professionale
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7 del 10 marzo 1992
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;
ARTICOLO 15
Attestati di idoneità e certificati di frequenza
1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti, ritenuti idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale, ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,n. 845.
2. L' attestato di cui sopra costituisce titolo perl' ammissione ai pubblici concorsi nonché per l' ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845.
3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica, vengono rilasciati certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto.
4. L' attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal legale rappresentante del soggetto gestore, viene rilasciato a cura della Regione, delle province o della città metropolitana, per i corsi di rispettiva competenza.
ARTICOLO 16
Prove di accertamento
1. Ai corsi di formazione professionale, che si concludono con prove finali di accertamento di idoneità, vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno 1 4/ 5 delle ore di formazione previste dall' intero intervento corsuale, oppure, in caso contrario, previo parere favorevole del collegio dei docenti.
2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo all' altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dagli indirizzi didattici del corso. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti dai predetti indirizzi.
3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta,e l' ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso, in sede di prova intermedia interna.
ARTICOLO 17
Composizione della commissione esaminatrice
1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo la rispettiva competenza, composte da.
a) il presidente, designato dall' Assessore regionale competente in materia di formazione professionale;
b) un esperto designato dalla provincia competente o dalla città metropolitana;
c) da un esperto del Ministero della pubblica istruzione,designato dal Provveditore agli studi competente per territorio;
d) da un esperto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione:
e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;
f) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;
g) un rappresentante dell'ente gestore;
h) due docenti interni per ciascun corso interessato agli esami, scelti, prioritariamente, tra i docenti di materie professionali.
2. La commissione si intende legittimamente costituita anche nel caso in cui siano stati designati il Presidente ed almeno quattro membri.
3. Ai membri della commissione esaminatrice, compresi i dipendenti pubblici, spetta, a carico dell' ente gestore e per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive integrazioni e modificazioni ed il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio.
4. Per i corsi diretti al conseguimento di abilitazione all' esercizio di una professione, disciplinati da normative
Chiedi assistenza sull'uso di questo prodotto ad Alessia:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.